IMU 2019 istruzioni per l'uso
Ultima modifica 5 maggio 2021
IMU e abitazione principale: A partire dal 01.01.2014 non è dovuta l’IMU sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze.
Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali l’IMU continua ad essere dovuta.
Sono equiparate all’abitazione principale
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- L’immobile posseduto a titolo di abitazione principale dal coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per i cittadini italiani residenti all’estero vedi apposita sezione cliccando qui.
Per le agevolazioni in vigenza di un contratto di comodato ad uso abitativo vedi informazioni nell’apposita sezione cliccando qui.
È importante sapere che
- per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile al catasto urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- per pertinenze dell’abitazione principale si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte al catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.
Chi deve pagare: Devono pagare l’IMU i proprietari di immobili o i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi relativamente al periodo ed alla quota di possesso.
Su cosa si paga: L’imposta viene calcolata utilizzando come base di calcolo le rendite catastali per gli immobili, il valore venale in comune commercio per le aree edificabili e il reddito agrario o dominicale per i terreni agricoli.
Quanto si paga: La base imponibile IMU si determina applicando alla rendita catastale (R.C.) rivalutata del 5% e al reddito dominicale (R.D.) rivalutato del 25% i nuovi moltiplicatori introdotti dalla legge:
- Abitazioni
Categoria catastale: A escluso A/10
Moltiplicatore: 160
Valore imponibile: (RC + 5%) X 160
- Uffici
Categoria catastale: A/10
Moltiplicatore: 80
Valore imponibile: (RC + 5%) X 80
- Alloggi collettivi
Categoria catastale: B
Moltiplicatore: 140
Valore imponibile: (RC + 5%) X 140
- Magazzini autorimesse tettoie
Categoria catastale: C/2 – C/6 – C/7
Moltiplicatore: 160
Valore imponibile: (RC + 5%) X 160
- Negozi
Categoria catastale: C/1
Moltiplicatore: 55
Valore imponibile: (RC + 5%) X 55
- Laboratori, fabbricati per lo sport stabilimenti balneari
Categoria catastale: C/3 – C/4 – C/5
Moltiplicatore: 140
Valore imponibile: (RC + 5%) X 140
- Istituti di credito
Categoria catastale: D/5
Moltiplicatore: 80
Valore imponibile: (RC + 5%) X 80
- Immobili a destinazione speciale (opifici, alberghi ecc.)
Categoria catastale: D escluso D/5
Moltiplicatore: 65
Valore imponibile: (RC + 5%) X 65
- Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori iscritti SCAU
Categoria catastale: D escluso D/5
Moltiplicatore: 75
Valore imponibile: (R.D. + 25%) X 75
- Altri terreni agricoli o incolti
Categoria catastale: D escluso D/5
Moltiplicatore: 135
Valore imponibile: (R.D. + 25%) X 135
- Aree edificabili
Valore imponibile: Valore venale
- Fabbricati d’impresa non iscritti in catasto
Valore imponibile: Valore contabile
Al valore imponibile così ottenuto si applicano le aliquote fissate dal Comune di Busnago con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 16/03/2019 "Determinazione aliquote Imu per l'anno 2019", le aliquote sono:
- 4 per mille per abitazione principale e pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9);
- 7,6 per mille per tutti gli altri immobili;
Detrazione per abitazione principale € 200,00= annui totali
L’imposta va calcolata rapportando gli importi ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso.
Quando si paga: Le scadenze per l’anno 2019 sono fissate:
- Acconto entro il 17.06.2019 pari al 50% dell’IMU dovuta
- Saldo entro il 16.12.2019 pari al saldo dell’IMU dovuta
Nulla è dovuto se l’importo complessivo annuo da versare è inferiore a € 2,00.
Come si paga: Il versamento IMU è effettuato esclusivamente con modello F24
Nulla viene inviato al contribuente che sarà tenuto a provvedere al pagamento in autoliquidazione.
- È disponibile sul sito del comune di Busnago un link che consente il calcolo dell’imu con possibilità di compilazione e stampa del modello F24 – clicca qui per andare al calcolo.
Ad esclusione dell’IMU degli immobili di categoria D l’IMU dovuta su tutte le altre tipologie di immobile è incassata INTERAMENTE dal Comune.
L’IMU degli immobili di categoria D invece è incassata INTERAMENTE dallo Stato, non avendo per ora applicato il Comune incremento di aliquota.
Di seguito si elencano i codici da utilizzare per il versamento con modello F24:
- Codice tributo: 3912
Fattispecie IMU: Abitazione principale e pertinenze
- Codice tributo: 3913
Fattispecie IMU: Fabbricati rurali ad uso strumentale
- Codice tributo: 3914
Fattispecie IMU: Terreni agricoli - quota Comune
- Codice tributo: 3916
Fattispecie IMU: Aree edificabili - quota Comune
- Codice tributo: 3918
Fattispecie IMU: Altri fabbricati - quota Comune
- Codice tributo: 3925
Fattispecie IMU: Immobili ad uso produttivo cat.D – quota Stato
Il codice Comune da indicare sul modello F24 è B289
Informazioni: L’ufficio Tributi del Comune di Busnago è a disposizione per fornire informazioni dettagliate.
Orari di apertura al pubblico ufficio tributi dal 1 giugno al 17 giugno 2019
- Lunedì: 9 - 12:30
- Mercoledì: 14:30 - 17:30
- Sabato: 9 - 12
- Riferimenti: 039 6825023 - 039 6825066
- Email: tributi@comune.busnago.it