IUC - TASI 2019 (tributo servizi indivisibili) istruzioni per l'uso

Ultima modifica 5 maggio 2021

Il tributo è destinato al finanziamento dei "servizi indivisibili", ovvero quelle attività che il Comune rivolge indistintamente a tutta la collettività.

TASI e abitazione principale: non è dovuta la TASI sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze.

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali delle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali la TASI continua ad essere dovuta.

Sono equiparate all’abitazione principale

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  • L’immobile posseduto a titolo di abitazione principale dal coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Per i cittadini italiani residenti all’estero vedi apposita sezione cliccando qui.

 

Per le agevolazioni in vigenza di un contratto di comodato ad uso abitativo vedi informazioni nell’apposita sezione cliccando qui.

Chi deve pagare: Devono pagare la TASI i possessori o detentori di fabbricati a qualsiasi uso adibiti, di aree scoperte, di aree edificabili. Per possessori si intendono i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; per detentori si intendono per esempio il locatario, il comodatario.

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale - per esempio è locata - il possessore e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

In questo caso il titolare del diritto reale sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 70% mentre il locatario sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del restante 30%.

In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di pluralità di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale

Su cosa si paga: L’imposta viene calcolata utilizzando come base di calcolo le rendite catastali per gli immobili , il valore venale in comune commercio per le aree edificabili

Quanto si paga: La base imponibile viene determinata come per l’IMU applicando alla rendita catastale (R.C.) rivalutata del 5% i seguenti coefficienti:

  • Abitazioni
    Categoria catastale: A escluso A/10
    Moltiplicatore: 160
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 160
  • Uffici
    Categoria catastale: A/10
    Moltiplicatore: 80
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 80
  • Alloggi collettivi
    Categoria catastale: B
    Moltiplicatore: 140
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 140
  • Magazzini autorimesse tettoie
    Categoria catastale: C/2 – C/6 – C/7
    Moltiplicatore: 160
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 160
  • Negozi
    Categoria catastale: C/1
    Moltiplicatore: 55
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 55
  • Laboratori, fabbricati per lo sport stabilimenti balneari
    Categoria catastale: C/3 – C/4 – C/5
    Moltiplicatore: 140
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 140
  • Istituti di credito
    Categoria catastale: D/5
    Moltiplicatore: 80
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 80
  • Immobili a destinazione speciale (opifici, alberghi ecc.)
    Categoria catastale: D escluso D/5
    Moltiplicatore: 65
    Valore imponibile: (RC + 5%) X 65
  • Aree edificabili
    Valore imponibile: Valore venale
  • Fabbricati d’impresa non iscritti in catasto
    Valore imponibile: Valore contabile

Al valore imponibile così ottenuto si applica l’ aliquota TASI fissata dal Comune di Busnago con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 7 del 17/03/2018:

  • 1 per mille per le abitazioni principali classificate in categoria catastale A/1 , A/8 E A/9 (SONO ESENTI LE ALTRE CATEGORIE CATASTALI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE);
  • 2 per mille per altri fabbricati e aree fabbricabili

L’imposta va calcolata rapportando gli importi ai mesi di possesso e alla percentuale di possesso.

Quando si paga: Le scadenze per l’anno 2019 sono:

  • Acconto entro il 17.06.2019 pari al 50% della TASI dovuta
  • Saldo entro il 16.12.2019 pari al saldo della TASI dovuta

Nulla è dovuto se l’importo complessivo annuo da versare è inferiore a € 2,00.

Come si paga: Il versamento TASI è effettuato esclusivamente con modello F24 presso qualsiasi istituto bancario o ufficio postale o tramite homebanking.

Il versamento per legge è in autoliquidazione cioè ciascun contribuente deve provvedere autonomamente al versamento dell’imposta, il Comune non invia nulla ai contribuenti.

Di seguito si elencano i codici da utilizzare per il versamento con modello F24:

  • Codice tributo: 3958
    Fattispecie IMU: TASI - per abitazione principale e   pertinenze
  • Codice tributo: 3959
    Fattispecie IMU: TASI - per fabbricati rurali ad uso   strumentale
  • Codice tributo: 3960
    Fattispecie IMU: TASI - per aree edificabili
  • Codice tributo: 3961
    Fattispecie IMU: TASI - per altri fabbricati

 

Il codice Comune da indicare sul modello F24 è B289

Nulla viene inviato al contribuente che sarà tenuto a provvedere al pagamento in autoliquidazione.

  • È disponibile sul sito del comune di Busnago un link che consente il calcolo della TASI con possibilità di compilazione e stampa del modello F24 

Informazioni: L’ufficio Tributi del Comune di Busnago è a disposizione per fornire informazioni dettagliate.

Orari di apertura al pubblico dell’ufficio tributi dal 1 al 17 giugno 2019


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