AFFISSIONI
Le affissioni possono essere effettuate fino alla mezzanotte del venerdì precedente la data delle votazioni. Dopo tale termine, è vietata ogni nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda (art. 9 L. n. 212/1956, come sostituito dall'art. 8 della L. n. 130/1975), ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione, nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (artt. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n.212, come modificato dalla Legge 24 aprile 1975, n.130).
SPAZI INDIVIDUATI con Deliberazione della G.C. n. 43 del 15-05-2024
N.d’ordine
della Lista
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Indicazione della Lista
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1
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BRAMBILLA SILVIA ANNAMARIA
Io Scelgo Busnago lista Civica - Brambilla Silvia A. Sindaco
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2
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QUADRI DANILO
Progetto Busnago
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3
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INCERRANO GIANCARLO
Uniti per Busnago -Incerrano Sindaco
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4
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SCOTTI FABIO GAETANO
Busnago Solidale – Centrosinistra
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5
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TREMOLADA VALERIANO
Insieme per Voi Busnago
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SPAZI STABILITI
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Ubicazione (Via o Piazza)
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Riquadro o tabellone
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VIA PIAVE
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TABELLONE
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VIA SAN ROCCO
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TABELLONE
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VIA MANZONI
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TABELLONE
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VIA BELGIOIOSO
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TABELLONE
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VIA EUROPA
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TABELLONE
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Dal 10 maggio 2024 le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente individuati dalla Giunta Comunale ed assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale.
Non è consentito affiggere manifesti negli spazi assegnati alle altre liste e sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall'art. 3 della legge 130/75);
I manifesti affissi regolarmente non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge 212/1956 come modificato dall'art. 6 della legge 24.04.1975, n. 130)
E’ vietata l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.. E’ vietata l’affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni dopo il 10 maggio 2024.
In conformità dell’art. 6 della Legge 212/56, come sostituito dall’art. 4 della Legge 130/75, in combinato disposto con il regime delle affissioni in materia di propaganda elettorale, è da ritenere proibita l’installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie fotografiche, le quali, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente temi di discussione politica, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori degli spazi predisposti a cura dei Comuni.
PROPAGANDA PRESSO LE SEDI DEI COMITATI ELETTORALI
Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o gruppi politici presenti nella campagna elettorale, sono equiparate alle sedi dei partiti. Dal 10 maggio 2024 I manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati. Per integrare la violazione della norma di cui all’art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, requisito essenziale è che il manifesto sia affisso in luogo pubblico, cioè tale che si offra alla visione pubblica. Pertanto, ricorre l’illecito qualora il manifesto venga affisso sulla vetrina verso l’esterno, mentre non ricorre l’illecito quando il manifesto, posto all’interno della sede e distante dalla soglia d’ingresso, non è eccessivamente visibile all'esterno.
ALTRE FORME DI PROPAGANDA FIGURATIVA
A) Dal 10 maggio 2024 è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso.
Sono pertanto vietati:
1) striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come, ad esempio, quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo in qualsiasi luogo pubblico o esposto al pubblico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);
2) le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (articolo 1, ultimo comma, Legge 212/1956), nonché su monumenti od opere d'arte di qualsiasi genere, sugli alberi, sul piano inferiore dei balconi, ecc., a tutela dell’estetica cittadina e del patrimonio artistico (vedasi circolare Ministero Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V);
3) il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art.4, Legge n. 130/1975);
B) è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L. n. 212/1956 come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75).
E’ invece consentita la pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. Vele) soltanto in forma itinerante nei limiti di cui all’art. 23 del C.d.S. e dell’art 57 del relativo regolamento di esecuzione. Qualora tali veicoli dovessero sostare per più di un’ora, anche di notte ed in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tale ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi pertanto dovranno essere oscurati.
VOLANTINAGGIO
Dal 10 maggio 2024 non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall'art. 4 L. n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano.
GAZEBO
E' consentita l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo senza pareti) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, purché possiedano i seguenti requisiti:
All'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti, che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati, e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso (articolo 6, primo comma, e articolo 8,terzo comma, della legge 212/1956 e s.m.); E' consentita l’esposizione di bandiere dei partiti e dei movimenti politici, le quali servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo; L'attività di propaganda elettorale svolta mediante l'utilizzo del gazebo non potrà essere svolta nelle piazze o nei luoghi pubblici ove si svolgono i comizi. Fermo restando il rispetto delle norme sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.